Danni da incendio: il verbale dei VVFF fa piena prova dei fatti osservati dagli operanti, ma non delle cause dell’incendio

Danni da incendio: il verbale dei VVFF fa piena prova dei fatti osservati dagli operanti, ma non delle cause dell’incendio
08 Gennaio 2018: Danni da incendio: il verbale dei VVFF fa piena prova dei fatti osservati dagli operanti, ma non delle cause dell’incendio 08 Gennaio 2018

La Cassazione civile si è occupata di recente di danni da incendio, cosa tutt’altro che frequente. I Giudici di Piazza Cavour hanno cassato una sentenza della Corte d’appello di Milano che aveva attribuito fede privilegiata ex art. 2700 c.c. (atti pubblici) e, dunque valore di prova legale, al verbale dei Vigili del fuoco relativo alle operazioni di spegnimento di un incendio laddove aveva identificato il suo “punto d’innesco” nella “canna fumaria” (male isolata) di un’abitazione. Con la sentenza n. 27314 del 17 novembre scorso la Suprema Corte ha osservato che “il verbale redatto dai vigili del fuoco è dotato di fede privilegiata solo riguardo ai fatti caduti sotto l’immediata osservazione degli operanti e delle attività da questi compiute, valendo nel resto quale strumento probatorio liberamente apprezzabile dal giudice”. La Corte ha, dunque, censurato la sentenza d’appello per aver assegnato “valore certificativo al predetto atto in ordine alla scaturigine dell’incendio, scaturigine, la quale, non costituisce, al contrario di quanto affermato in sentenza, un fatto oggettivo apprezzabile come evento fenomenico comune, bensì la conclusione di appropriati accertamenti”. Inoltre, “meno che mai può affermarsi che il rilievo era assistito da fede privilegiata ex art. 2700 cod. civ., in quanto il fenomeno era caduto sotto i sensi del pubblico ufficiale verbalizzante, stante che costui sopraggiunse, all’evidenza, solo dopo che l’incendio si era sviluppato”. Il Giudice di legittimità ha, quindi, cassato la sentenza impugnata, rinviando per un nuovo esame della vicenda al Giudice del merito perché stabilisca quale sia stata la causa dell’incendio, escludendo la “fede privilegiata” del suddetto verbale, da valutarsi invece liberamente ex art. 116 c.p.c.. In tal modo la Corte ha applicato alla fattispecie specifica una principio generale consolidato per il quale, ai fini della loro valenza probatoria, occorre distinguere i contenuti di un atto formato da un pubblico ufficiale: “L'atto pubblico redatto dal notaio fa fede fino a querela di falso relativamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese e agli altri fatti dal medesimo compiuti. Tale efficacia probatoria non si estende anche ai giudizi valutativi che lo stesso abbia eventualmente svolto, tra i quali va compreso quello relativo al possesso, da parte di uno dei contraenti, della capacità di intendere e di volere” (Cassazione civile, sez. II, 05/06/2014, n. 12690).

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